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Schede informative

Riprendiamo la rubrica di schede informative sulle attività dell'Unione europea, che sono state molto apprezzate, con riferimenti giuridici ma anche con riferimenti legati al dibattito politico e culturale, relative a temi di grande rilevanza sociale su cui l’Europa sta adottando scelte e scrivendo norme che delineeranno un orizzonte di scelte di standard che l‘ Europa auspica possano diventare di riferimento globale. Se volete ulteriori approfondimenti scrivetemi a: 

Nota informativa sul credito al consumo

Il Parlamento europeo ha affrontato, in via definitiva, la nuova direttiva sul CREDITO al CONSUMO che modifica la direttiva del 2008, ormai inadeguata e insufficiente perché il mercato del credito è profondamente modificato, nuovi prodotti sono stati immessi, nuovi operatori sono presenti e “nuovi rischi” si profilano per i consumatori.

Tre dunque sono state le motivazioni e le linee guida di questa rinnovata direttiva:

  • l’aggiornamento delle norme perché siano adeguate e complete per “coprire” tutte le novità presenti sul mercato;
  • la necessità di rafforzare la tutela e la difesa dei consumatori che oggi hanno a disposizione più prodotti, dunque più possibilità ma anche più rischi e pericoli;
  • l'adeguamento della direttiva alla nuova realtà digitalizzata

La discussione su questo testo è stata molto lunga e complessa e, soprattutto, nel negoziato con gli altri gruppi e nel trilogo col Consiglio e la Commissione.

Da parte del gruppo SD vi è stato un impegno notevole per far emergere e conservare i punti prioritari per il gruppo, a partire dalla maggiore tutela dei consumatori.

I punti salienti sono questi:

  • si è allargato il campo di applicazione
  • si è inserita anche la “carta di debito differita”
  • si sono inserite poche e limitate eccezioni per il “pagamento differito”
  • si sono coperti i servizi di crowdfunding e quelli “buy now pay later”
  • si sono inseriti i prestiti senza interessi e altre pratiche che sono utili e vanno regolamentate perché “utili ma rischiose” per i consumatori
  • si sono inseriti anche i prestiti da sotto ai 200 euro a 100.000 euro.

Va segnalato che il PPE voleva escludere il credito senza interessi (utilizzato ad esempio per l’acquisto di telefoni etc.).

Il gruppo SD si è molto impegnato per bloccare questa proposta perché sarebbe stata una “facilitazione senza regole” per i servizi importanti e molto diffusi di “buy now pay later”.

Il mondo del credito al consumo è importante per il cittadino perchè è subito disponibile, senza lunghe prassi e procedure e “infiniti” passaggi.

Ma proprio questa disponibilità richiede regole chiare e talvolta “rigide” per evitare danni e ripercussioni negative sulla larga fascia di consumatori individuali.

L'interesse del consumatore e la sua tutela sono stati perciò il fulcro centrale della revisione della direttiva.

Per questo:

  • vanno esplicitati e dettagliati i requisiti informativi o benefici del consumatore;
  • andranno selezionati accuratamente i criteri per stabilire il livello e la validità del credito, per scongiurare indebitamenti troppo estesi;
  • nelle regole per determinare i costi ci sarà trasparenza e chiarezza e si fisseranno i target massimi dei tassi di interesse;
  • sarà vietato l'abbinamento o la somma di prodotti di credito.
  • sono proibite pratiche di pubblicità “dannose” o comunque ambigue e non veritiere per il consumatore.

Le forme di pubblicità vietate riguarderanno quelle che “spingono”, incoraggiano e inducono, attraverso i loro subdoli messaggi, i consumatori ad indebitarsi in modo sproporzionato.

Il mondo della pubblicità ha anche un compito di informazione e deve restare nell'ambito di limiti e di misure “fair”.

Le pubblicità vietate riguardano, ad esempio, prodotti che esaltano, in modo improprio, la “facilità e la rapidità” con cui il credito può essere concesso, oppure le pubblicità che abbinano l’accettazione del credito a promozioni o altre facilitazioni.

Anche la tempistica dei rimborsi può essere oggetto di pubblicità da vietare: per esempio il caso di pubblicità relative a “periodi di grazia” molto lunghi (la direttiva dice più di 3 mesi) per la restituzione delle rate.

Altre pubblicità da vietare (sia da parte dell'Europa che dagli Stati Membri) riguardano le pubblicità “lusinghiere e ingannevoli” che associano al credito anche una certezza “di successo e di riuscita sociale” e, infine, le pubblicità che invitano consumatori già indebitati a cercare ulteriore credito oppure che “garantiscono” che non sarà motivo di negativa valutazione delle nuove domande, le eventuali altre situazioni di debiti in essere.

È stato utile dettagliare tutte queste fattispecie di pubblicità da vietare sia perché queste sono state delle priorità del gruppo SD sia perché la tutela del consumatore, oltre all'efficienza ed efficacia del mercato del credito al consumo, sono elementi fondamentali.

Oltre al tema della pubblicità, la tutela del consumatore ha affrontato altri piani, di cui il più importante attiene a:

  • Riservatezza dei dati, in modo che eventuali dati sensibili relativi allo stato di salute o alle caratteristiche che possano emergere dai social network non vengano usati per decidere sulle concessioni del credito, cioè sul piano del cosiddetto “merito creditizio”.

Infine, sono state bene articolate e ben disposte le “misure di tolleranza” in modo che i contratti di credito possano anche essere modificati per offrire migliori possibilità di rimborso.

Un altro punto significativo che è stato ottenuto dal gruppo SD riguarda il rafforzamento del “diritto all'oblio”.

Il diritto all'oblio deve essere maggiormente considerato anche nei regimi assicurativi, collegati a quelli creditizi.

In base al testo, gli Stati Membri normeranno in modo che ogni polizza assicurativa (collegata al contratto) non faccia riferimento e non tenga conto di eventuali patologie oncologiche relative a un lasso di tempo passato (ogni paese definirà questo tempo, comunque non superiore a 15 anni).

Sempre dal lato dei fornitori la norma specifica che per le PMI, come per i creditori singoli, il tempo per il rispetto della normativa sarà identico, senza eccezioni.

Fino ad ora abbiamo affrontato il campo dei prodotti e la situazione dei creditori.

Sul versante degli operatori, cioè dei fornitori di credito, la revisione della direttiva regola alcuni aspetti importanti.

Gli operatori che erogano credito sono figure e soggetti diversificati quali fornitori di servizi di credito, intermediari del credito o vere e proprie società di credito. Tutte queste tipologie saranno soggette a vigilanza oltre che alla registrazione (tranne le PMI che offrono credito a titolo accessorio).

Per ora, cioè allo stato delle risultanze del negoziato, i servizi di crowdfunding sono stati esclusi, ma la maggior parte dei parlamentari giudica “da rivedere” questa decisione, magari in occasione delle consuetudinarie procedure di “clausola di revisione” contenute in ogni atto normativo.

Una considerazione va fatta sul tema dei massimali.

Il gruppo SD avrebbe voluto che si approvasse una posizione più ambiziosa attraverso un obbligo rigoroso di “adottare massimali”.

Invece, come detto, per ottenere il risultato finale si è accettata una formulazione più flessibile che recita così “gli Stati Membri devono adottare misure come i massimali” per evitare che ai consumatori vengano “addossati” tassi di interesse troppo alti.

Con questa revisione della direttiva si è fatto un buon lavoro di adeguamento delle norme alle novità del mondo del credito al consumo e, nello stesso tempo, si è cercato sempre di mettere in primo piano e il consumatore perché sia garantito nei suoi interessi e bisogni e sia tutelato da eventuali frodi, aggiramenti o comunque “forzature”.

L'obiettivo è quello di mantenere rapidità e semplicità al mercato del credito al consumo, facendo attenzione che tali caratteristiche e, in più, la facilità del funzionamento, non finiscano per essere un danno o, peggio ancora, uno sfruttamento del cittadino.

Sappiamo che i prestiti facili e rapidi online sono un forte richiamo e una buona opportunità, ma le norme devono “proteggere il consumatore” proprio in questo contesto di facili crediti.

Il rischio è infatti che “indebitamenti eccessivi” e pratiche di valutazione del “merito creditizio” troppo sbrigative finiscano per colpire i cittadini, soprattutto i meno abbienti.

La ragione per cui il gruppo SD ha ostinatamente perseguito l'obiettivo di mantenere i “prestiti senza interessi” è che se fossero stati esclusi questi tipi di prestito anche i crediti “buy now pay later” sarebbero rimasti fuori e ciò sarebbe stato un grande punto critico, lasciando un vuoto dannoso per i consumatori europei.

Quindi non è stato un obiettivo dovuto ad una sorta di “ostinazione e puntigliosità normativa” ma una precisa scelta nell'interesse dei cittadini.

Infatti i crediti “buy now pay later” hanno sempre delle penali alte per eventuali ritardi e, in più, non ricevono valutazioni del “merito creditizio”, quindi, per queste due considerazioni, sono molto rischiosi per il consumatore.

È molto positiva, perciò, che siano regolati da questa direttiva (e non esclusi).

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