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Schede informative

Riprendiamo la rubrica di schede informative sulle attività dell'Unione europea, che sono state molto apprezzate, con riferimenti giuridici ma anche con riferimenti legati al dibattito politico e culturale, relative a temi di grande rilevanza sociale su cui l’Europa sta adottando scelte e scrivendo norme che delineeranno un orizzonte di scelte di standard che l‘ Europa auspica possano diventare di riferimento globale. Se volete ulteriori approfondimenti scrivetemi a: 

Regolamento PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) Regolamento IMBALLAGGI

Premessa

Si è chiuso a Bruxelles, dopo lunghissimo confronto, il TRILOGO sul Regolamento PPWR, informalmente chiamato in Italia Regolamento Imballaggi, che tanto clamore ha suscitato nel nostro paese e tante preoccupazioni nel mondo produttivo e del Riciclo.

Possiamo subito dire che la versione finale è significativamente cambiata nei contenuti in punti importanti e ciò è frutto del paziente e approfondito lavoro PARLAMENTARE.

In sintesi, si è corretto molto in profondità il testo per valorizzare alcune eccellenze virtuose italiane, come il mondo del riciclo e per modificare soluzioni, apparentemente sostenibili, ma in realtà, esaminando e studiando, il CICLO di VITA del PRODOTTO meno virtuosi di altri (soprattutto nel confronto tra “single use” e pluriuso di determinati prodotti da imballaggio).

Alcuni dati relativi agli imballaggi

Gli imballaggi si distinguono in:

Primario - imballaggio con il quale il prodotto è venduto al consumatore

Secondario - imballaggio di gruppi di prodotti (ad esempio per l’esposizione in negozio)

Terziario - imballaggio per il trasporto

La Direttiva imballaggi, che per prima ha regolamentato il settore in Europa, è stata adottata nel 1994, e definiva i cosiddetti “requisiti essenziali” ovvero le caratteristiche di composizione, riciclo, riuso (e relativi target) che gli Stati membri dovevano rispettare.

La revisione della Direttiva nel 2018 ha stabilito un obiettivo di riciclo degli imballaggi in plastica al 50% nel 2025 e al 55% nel 2030 (dato 2008 - 22,5%).

Il 40% della plastica e il 50% della carta usati dell’Ue sono destinati agli imballaggi.

Gli imballaggi rappresentano il 36% dei rifiuti solidi urbani.

La produzione di rifiuti da imballaggi nell’Ue è aumentata da 66 milioni di tonnellate nel 2009 a 78,5 milioni di tonnellate nel 2019 (+19%, superiore alla crescita del PIL nello stesso periodo).

La produzione di rifiuti pro-capite nell’Ue è stimata a 173kg nel 2018, 27kg in più rispetto al 2009.

Secondo le proiezioni, la produzione di rifiuti da imballaggi potrebbe raggiungere 92,4 milioni di tonnellate nel 2030 (+18.7%). Per la plastica, l’aumento sarebbe più che proporzionale (+23%).

Emissioni di Co2 (sul ciclo di vita di una tonnellata di imballaggi):

Plastica - 1,8 tonnellate

Carta - 809 kg

Vetro - 565 kg

Legno - 19kg

Alluminio e acciaio - emissioni negative

Secondo la valutazione 2019 dell’Agenzia europea per l’ambiente:

10 Stati membri rischiano di non raggiungere l’obiettivo complessivo di riciclo degli imballaggi al 2025;

11 Stati membri rischiano di non raggiungere due o più target specifici per tipo di materiale;

20 Stati membri rischiano di non raggiungere almeno uno dei target specifici per tipo di materiale.

Il riciclo meccanico della plastica determina spesso una minore qualità della materia prima riciclata ad ogni ulteriore passaggio di trattamento, destinando così la materia prima secondaria a usi di minore valore, riducendo le potenzialità di utilizzo di materia prima riciclata negli imballaggi e mantenendo quindi alta la domanda di materia prima vergine nel packaging.

Queste difficoltà dipendono non solo dal riciclo meccanico in sé, ma anche dall’uso di additivi, di coloranti, che in alcuni casi sono anche sostanze pericolose, che inficiano la qualità della plastica riciclata e le sue potenzialità di utilizzo in certe applicazioni (in primis alimentari).

Ma il tema è valido non soltanto per la plastica: secondo i dati più recenti, attualmente il 17% degli imballaggi non è riciclabile. Nel caso della plastica, questa percentuale può salire al 44%. Ciò determina un aumento dei rifiuti che devono essere smaltiti.

Cronistoria

Nel novembre del 2022 la Commissione europea approva e manda al Parlamento una proposta di revisione della Direttiva in atto, scegliendo però la strada giuridica del Regolamento con i suoi vantaggi e svantaggi.

I vantaggi sono soprattutto la salvaguardia del Mercato Interno, garantendo la uniformità e omogeneità delle norme in ogni Stato Membro.

Lo “svantaggio” è che un Regolamento, non dovendo passare dal recepimento nei parlamenti nazionali, non permette più alcuna modifica o adattamento e ha un tempo più rapido di entrata in vigore, cioè dopo la pubblicazione ufficiale e comunque nei tempi previsti dal Regolamento stesso.

Subito si agita, in alcuni paesi e in particolare in Italia un grande fermento in molti settori perché il regolamento ha praticamente delle ricadute e dunque effetti pratici in gran parte del settore manifatturiero e in molti servizi.

Le preoccupazioni provengono soprattutto dai settori industriali e produttivi, tra i produttori di imballaggi (le industrie del packaging), ma anche dal mondo agroalimentare, dell'ortofrutta, dalla distribuzione commerciale, dalla ristorazione (settore Horeca) e, in grande misura, anche dai consorzi di raccolta dei rifiuti e del riciclo.

È iniziato allora un impegno forte dei parlamentari per discutere e modificare il Regolamento.

Il provvedimento è stato assegnato alla Commissione AGRI, a quella Mercato Interno e alla ITRE (Commissione Industria, Ricerca ed Energia), a ciascuna per un parere, mentre la titolarità del dossier è stata assegnata alla Commissione ENVI (ambiente).

Subito la on. Toia, indicata come relatrice per la Commissione ITRE, ha lottato per ottenere non un semplice parere (opinion) ma COMPETENZE CONDIVISE su due articoli molto importanti:

  • l’art. 22 (Divieto di determinati imballaggi, tra cui i monouso);
  • l’art. 26 (Obblighi di riuso).

Ottenute queste competenze ha predisposto e portato all'approvazione della ITRE un parere fortemente modificativo sui due articoli portanti.

Successivamente anche la COMMISSIONE AGRI ha fatto approvare proposte di emendamenti soprattutto nel divieto di imballaggi per l'ortofrutta al di sotto di 1,5 kg.

Alla fine di tutto questo lavoro delle varie Commissioni, tuttavia, la Commissione referente (cioè la ENVI) ha portato in aula un testo che non teneva conto delle proposte della ITRE e della AGRI.

Ecco perché in aula, nella plenaria, sono state ripresentate tutte le proposte della ITRE, come emendamenti, e altri possibili emendamenti per “correggere” il testo della Commissione ENVI.

Il voto dell’aula è stato davvero un successo!

È stata approvata, con più di 300 voti, la gran parte della impostazione della ITRE.

Questo testo, uscito dal Parlamento, è andato, come prevede la nostra procedura legislativa, al TRILOGO, dove si confrontano il testo del Parlamento e il testo del Consiglio (predisposto dai governi nazionali parallelamente al lavoro parlamentare).

È noto che il testo del Consiglio era fortemente penalizzante per il nostro Paese.

Infatti, nel Consiglio il Governo italiano era stato messo in assoluta minoranza.

Ecco perché il trilogo del 4 marzo era così importante: infatti, da quella sede doveva uscire il testo finale condiviso attraverso il confronto tra il testo del Consiglio (negativo per l’Italia) e il testo del Parlamento.

È stata veramente dura, come già detto, ma il risultato c’è stato e tutto il percorso ha dimostrato che il Parlamento, quando lavora bene, è compatto e non demorde, può contare e conta molto.

Grazie a questo ruolo di relatrice, con competenze condivise, l’on. Toia ha potuto partecipare ai negoziati trilaterali con la Commissione e il Consiglio, riuscendo a far prevalere la gran parte delle proposte su cui aveva lavorato.

Contenuti finali principali

Innanzitutto, vanno condivisi e sostenuti i principali obiettivi del provvedimento e cioè:

  • la riduzione degli imballaggi;
  • la riduzione degli spazi vuoti inutili;
  • l'aumento del contenuto di materiale riciclato negli imballaggi;
  • l’avvio, solo per libera decisione dei paesi membri, di buone pratiche di riuso e di riempimento;
  • l'aumento della raccolta dei rifiuti e la valorizzazione del corretto smaltimento attraverso il riciclo, secondo le regole dell'economia circolare.

I punti essenziali della proposta finale sono:

  • Divieti (articolo 22)

Tutti i divieti entreranno in vigore dal 2030 (anche quelli, ed erano la maggior parte, inizialmente previsti per il 2027).

I divieti si applicheranno soltanto agli imballaggi in plastica monouso usati per:

1) confezioni multiple di bevande al punto vendita (confezione da 6, per esempio, di acqua e latte);

2) imballare frutta e verdura sotto 1,5 kg;

3) il consumo di bevande e alimenti se avviene in loco nel settore HORECA;

4) condimenti, salse e conserve nel settore HORECA;

5) prodotti di cosmetica e igiene negli alberghi (tutti i tipi di imballaggio monouso, solo in questo caso, e non solo la plastica);

6) buste ultraleggere (come quelle utilizzate dalle farmacie) salvo se necessarie per ragioni di igiene o per cibo sfuso.

I divieti non varranno se la plastica è compostabile e può essere correttamente raccolta e smaltita con i rifiuti organici (come avviene nella filiera italiana).

Il divieto per frutta e verdura non varrà, in ogni caso, per frutta e verdure trasformate né nei casi in cui, per decisione dello Stato membro, l’imballaggio sarà considerato necessario per evitare perdite di acqua, di turgore, shock fisici, ossidazione, etc.

Altri divieti, come quelli per i film in plastica per imballare le valigie negli aeroporti e per i piccoli pezzi in polistirene usati per proteggere certi prodotti durante il trasporto, sono aggiunti alla Direttiva plastica monouso attraverso una modifica mirata.

Si introduce la definizione di imballaggio composito, in virtù della quale un imballaggio fatto dal 95% e più (per esempio) di carta, sarà considerato di carta ai fini del Regolamento (e dunque escluso dai divieti).

Ogni revisione dei divieti dovrà essere concordata da Parlamento e Consiglio (e non dalla Commissione via legislazione secondaria).

Obblighi di riuso (articolo 26)

Tutti gli imballaggi per il trasporto saranno soggetti a certi obblighi di riuso al 2030 (obbligatori) e al 2040 (indicativi).

Da questi obblighi sono esclusi:

  • il cartone;
  • il trasporto di beni pericolosi;
  • i grandi macchinari;
  • gli imballaggi flessibili a contatto con gli alimenti.

Gli obblighi di riuso per cibo e bevande da asporto sono stati rimossi e sostituiti da due clausole:

1) che l’esercente accetti di fornire cibo e bevande nel contenitore eventualmente portato dal consumatore;

2) che l’esercente offra al consumatore l’opzione di fornire cibo e bevande in contenitori riutilizzabili e che, attraverso questa offerta, ambisca a fornire il 10% di contenitori riutilizzabili entro il 2030.

Gli obblighi di riuso per i contenitori per bevande pre-imbottigliate sono stati concordati per il 2030 (obbligatori) e il 2040 (indicativi) con le seguenti esclusioni:

  • bevande altamente deperibili;
  • latte e i suoi derivati;
  • vini;
  • vini aromatizzati;
  • altre bevande alcoliche.

Una nuova deroga orizzontale (da noi sempre sostenuta) sull’intero articolo 26 è stata introdotta. In virtù di questa, gli Stati membri possono derogare agli obblighi di riuso se:

1) raggiungono e superano del 5% gli obiettivi di riciclo di un materiale da imballaggio al 2025;

2) si prevede che raggiungano e superino del 5% gli obiettivi di riciclo di un materiale da imballaggio al 2030 (si veda la tabella in basso per la situazione in Italia);

3) sono sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi di prevenzione dei rifiuti e possono dimostrare di aver ridotto, entro il 2028, di almeno il 3% i rifiuti rispetto al 2018;

4) l’operatore economico ha stilato un piano di prevenzione e riciclo dei rifiuti che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e riciclo dei rifiuti.

Ulteriori deroghe previste dalla proposta:

1) per le microimprese;

2) per gli operatori con superficie di vendita inferiore a 100 mq;

3) per gli operatori che immettono sul mercato di uno Stato membro meno di 1000 kg di imballaggi per anno.

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Altri contenuti importanti

Altre disposizioni riguardano:

  • gli imballaggi compostabili;
  • il contenuto riciclato;
  • il riciclo vs il riuso;
  • il riciclo chimico;
  • gli atti delegati;
  • l’etichettatura;
  • la responsabilità;
  • gli obiettivi di raccolta;
  • i divieti;
  • gli imballaggi flessibili;
  • il recupero materiali;
  • la libera circolazione;
  • gli imballaggi innovativi;
  • la plastica compostabile;
  • il sistema cauzione/deposito.
  • Creato il .